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Riporto qui in formato html la mia tesi di laurea sostenuta presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Ferrara il 3 dicembre 2003. L'argomento verte sull'informatica giuridica, software proprietario vs software libero (linux), le anomalie e assurdità del mercato informatico in termini di obsolescenza tecnologica, il diritto di "copia" e cause legali tenutesi negli Stati Uniti (caso DeCSS) e...molto altro. Questa versione è priva di note (che costituiscono il 15 % della tesi). Se vi interessa completa, potete scrivermi e ve la spedirò via mail. L'indice principale che trovate qui sotto è ipertestuale (clikkate sui paragrafi per accedervi direttamente). Per cercare il punto di vostro interesse potete sempre comunque usare il comando "trova" ("Modifica"--->"Trova") nella barra degli strumenti di Internet explorer. La formattazione non è poi perfetta in quanto si tratta di una mera "traduzione" da Word. Buona lettura!
UNIVERSITA′ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE TESI DI LAUREA IN INFORMATICA GIURIDICA "OPEN SOURCE E DIRITTO" ________________________ Anno accademico 2002-2003
---INDICE--- Definizione e filosofia "Open Source"
1.3. Stabilità e sicurezza » 12 1.5. Parsimonia di risorse e incompatibilità » 17 1.6. "Open Source" in Italia, nel mondo e Pubblica Amministrazione » 21
Il caso DeCss e questioni giuridiche
2.2. Supporti ottici: peculiarità ed innovazioni » 36 2.4. Il Digital Millenium Copyright Act e la libertà di espressione » 45 2.5. La causa: "Universal City Studios v. Reimerdes" » 50 2.6. Considerazioni e commenti sulla sentenza di primo grado » 59 2.8. Causa: "Dvd Copy Control Ass. v. Andrei Bunner": un diverso esito » 64
CONSIDERAZIONI E POSSIBILI FUTURI SCENARI
3.1. Software libero e software proprietario: prese di posizione della Microsoft Pag. 67 3.3. Copyright nel "cyberspazio": considerazioni critiche e proposte » 75 3.4. Tesi di Richard Stallman, padre dell'open source » 79 3.5. Lawrence Lessig: osservazioni di uno dei massimi esperti di "cyberdiritto"» 84 3.6. Open source: filosofia applicabile anche in altri settori ? » 94 3.6.1 L'avvento dell'"OpenCola" » 95» 97» 99 3.6.5 Opensource nell'editoria » 102 3.6.6 Open source e DNA » 1043.7. Il progetto "Palladium" » 111 3.8. Consumismo informatico, legge di
Moore, ecocompatibilità, decreto Ronchi. » 121
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1.1 Cenni storici. 1.2. Costi. 1.3. Stabilità e sicurezza. 1.4. Controllo totale. 1.5. Parsimonia di risorse e incompatibilità. 1.6. "Open Source" in Italia, nel mondo, e Pubblica Amministrazione.
Undici anni or sono, nel 1991, un finlandese di nome Linus1 Torvald, studente ventitreenne d’informatica e poi ricercatore all’Università di Helsinki, quasi per gioco decise di dedicarsi allo sviluppo del Kernell2 per un nuovo sistema operativo. Come base di partenza scelse Unix3, come collaboratori "virtuali" scelse quei programmatori che iniziavano a navigare nei primordi della Rete così come oggi noi la conosciamo; prese vita allora una sinergia di cooperazione destinata a rivoluzionare, sotto certi aspetti, tutto il mondo informatico. A parte l’aspetto innovativo dell’interattività in Rete, il punto fondamentale era che Linux (ed in seguito le applicazioni basate su di esso) si presentava con una licenza totalmente innovativa che permetteva (e permette) a chiunque di usare e diffondere il sistema operativo (s.o.) e forniva agli utenti il codice sorgente ed il diritto di studiarlo, copiarlo, modificarlo e migliorarlo. Due precisazioni sono doverose: "Linux" non è un nome completamente derivato dall'iniziatore del progetto, Linus Torvald; la storia del nome è leggermente più complessa.Innanzitutto si deve ricordare che quando nasce Linux, nel 1991, il "progetto GNU" di Richard Stallman era già nato e quindi la maggior parte del software che possiamo usare sulle varie distribuzioni di Linux era già disponibile. Cosa significa allora affermare che esisteva il software e non c'era Linux? Il nome "Linux" che adesso contraddistingue un sistema operativo, è in realtà solo il nome del kernel sul quale si basa il resto del s.o, il resto del software è quasi tutto software GNU.4 Per questo motivo è meglio chiamare questo sistema operativo "GNU/Linux", anche se nell’uso comune la parola Linux sottointende il sistema operativo e non il solo kernel. Possiamo affermare che Linux è l'unione delle parole "LINUS" (nome di Torvald), "GNU" (progetto di Stallman per un sistema operativo stabile e completamente free) e "X-WINDOW SYSTEM" (interfaccia grafica dei sistemi Unix): LI(nus)-(g)NU-X(window system) cioè LINUX. Infatti tutto quello che mancava allo GNU per diventare un grande sistema operativo era un buon kernel free, proprio quello che offrì alla comunità mondiale il finlandese Torvald. Facciamo luce ora su di un altro luogo comune. Il creatore della Free Software Foundation, il già citato Richard Stallman, essendo americano usò la parola "free software" per indicare quel software che può essere liberamente ridistribuito e che deve contenere assieme all'eseguibile anche i codici sorgenti. Tuttavia la parola "free",
in inglese, possiede due significati e l’esempio che comunemente si riporta
per spiegarli è questo: Free = GRATUITO (free beer-->birra gratuita) E’ intuibile come fra gli utenti si sia diffusa la propensione a ritenere che la sfumatura di free fosse quella di software gratuito, ma non è l’idea principale alla base della filosofia "open source"; l'importante non è avere del software senza pagare, ma avere i sorgenti per continuare a sviluppare, condividere, studiare, migliorare e poter ridistribuire liberamente quanto sviluppato. Una metafora "alimentare"5 può aiutarci a capire cosa significhi codice sorgente aperto (open source, appunto); prendiamo come parametro di confronto la filosofia esattamente opposta che troviamo nel mondo Microsoft. Il codice sorgente è la sequenza d’istruzioni contenute in un programma presentato in un formato leggibile dagli esseri umani (i.e.: programmatori). Nei programmi commerciali come Windows od Office,6 questo formato viene tenuto gelosamente segreto, viene distribuita agli utenti soltanto la versione compilata, cioè quella che un apposito software (detto compilatore) traduce in formato non modificabile e leggibile soltanto dal computer, dal quale è praticamente impossibile risalire al formato precedente. Nei programmi come Linux, invece, all’utente viene fornito anche il formato "umano" che può appunto essere studiato, migliorato, verificato nella sua sicurezza ecc. Per arrivare alla metafora, pensiamo ad una torta; la ricetta è il codice sorgente (tipi e dosi degli ingredienti leggibili da qualunque massaia esperta = programmatore). Il forno nel quale si mettono a cuocere gli ingredienti opportunamente mescolati è il compilatore. Il dolce finito è il programma commerciale "closed source" non più modificabile e dal quale non è possibile risalire agli ingredienti originali se non avendo a disposizione sofisticatissimi laboratori di analisi al di fuori della portata dell’utente medio. Compreremmo noi dal pasticcere una torta senza la possibilità di risalire agli ingredienti, alle dosi, al modo con cui sono miscelati e per giunta senza sapere se, per esempio, contiene sostanze dannose (virus, bugs, trojan horses, etc.), deteriorabili (quanto durerà la compatibilità con versioni future dello stesso software) o geneticamente modificate? Ovviamente no! Ebbene, è proprio quello che facciamo normalmente quando istalliamo i più comuni s.o. e programmi nel personal computer appena acquistato. Inoltre, proseguendo con la nostra metafora, rivolgerci ad un laboratorio d’analisi per analizzare i componenti della torta sarebbe un reato così come divulgare le nostre eventuali scoperte.7 Acquistando invece una "torta open source" ne otterremmo anche la ricetta e l’elenco degli ingredienti così da poterne valutare la qualità e tentare magari di confezionarla meglio con l’unico limite di chiedere il permesso all’industria dolciaria (società che detiene i diritti sul software) per offrirla ad altri "golosi internauti". Il software libero non è solo un passatempo per programmatori, ma contribuisce alla produttività di persone e imprese in tutto il mondo, assistendo ogni giorno nel loro lavoro centinaia di migliaia di persone. Il suo sviluppo continua a sorprendente velocità per soddisfare le sempre maggiori esigenze degli utenti in tutti i tipi di applicazioni, dai server, sui quali è già molto usato, fino all’uso nei desktop, nei quali si sta lentamente affermando.8 Il Progetto GNU esercita, da più di un decennio, una grande influenza sullo sviluppo del software libero, creando una miriade di importanti strumenti, come compilatori affidabili, potenti editor di testo e perfino un sistema operativo pienamente funzionale. Il progetto è stato avviato nel 1984 dal programmatore del MIT Richard Stallman per creare un ambiente operativo libero e compatibile con UNIX. Da allora migliaia di programmatori si sono uniti nello sforzo di produrre software libero di alta qualità che sia accessibile a tutti. Molti sono i progetti, all'interno del movimento per il software libero, che hanno avuto altrettanto successo. Oltre al sistema operativo "GNU/Linux" ricordiamo "Apache" che è di gran lunga il leader nel campo dei programmi server per siti web, così come "Perl", il linguaggio che è la lingua franca per i programmatori che costruiscono siti web sofisticati. Netscape Communications oggi distribuisce il suo browser "Netscape Communicator" sotto forma di software libero, con una licenza che è molto simile alla General Public License (Licenza Pubblica Generale) della Free Software Foundation (Fondazione per il Software Libero). Alcuni fra i più grossi costruttori di PC, inclusa la IBM, hanno annunciato che offriranno, o già offrono, il sistema operativo "GNU/Linux" come opzione per l'utente (sui loro PC di alta gamma) da usarsi come server di Rete. "Samba", un programma che consente ai computer con "GNU/Linux" di condividere in Rete i files con computer Windows, è usato in tutto il mondo come alternativa a Windows NT Server, ed è un efficace concorrente di Microsoft proprio nella fascia bassa di mercato in cui l'azienda di Redmond è leader. Secondo la definizione che ci fornisce lo stesso Stallman nel suo celebre proclama contenuto in "The GNU Manifesto" del 1985, un programma è software libero, per un dato utente se: 1) l'utente ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo; 2) l'utente ha la libertà di modificare il programma secondo i propri bisogni (perché questa libertà abbia qualche effetto in pratica, è necessario avere accesso al codice sorgente del programma, poiché apportare modifiche ad un programma senza disporre del codice sorgente, è estremamente difficile); 3) l'utente ha la libertà di distribuire copie del programma, gratuitamente o dietro compenso; 4) l'utente ha la libertà di distribuire versioni modificate del programma, così che la comunità possa fruire dei miglioramenti apportati. Poiché "free" si riferisce alla libertà e non al prezzo, vendere copie di un programma non contraddice il concetto di software libero. In effetti, la libertà di vendere copie di programmi è essenziale: raccolte di software libero vendute su CD-ROM sono importanti per la comunità, e la loro vendita è un modo fondamentale di raccogliere fondi per lo sviluppo del software libero; di conseguenza, un programma che non può essere liberamente incluso in tali raccolte, non è software libero. Un accenno ora al c.d." permesso d'autore " (copyleft) e alla GNU GPL. Lo scopo del progetto GNU consisteva nell'offrire libertà agli utenti, non solo nell'ottenere ampia diffusione. C’era bisogno di termini di distribuzione che evitassero che il software GNU fosse trasformato in software proprietario. Il metodo che usarono gli iniziatori del progetto fu quello del "permesso d'autore" (copyleft). Il permesso d'autore usa le leggi sul diritto d'autore (copyright), ma le capovolge per ottenere lo scopo opposto: invece che un metodo per privatizzare il software, diventa infatti un mezzo per mantenerlo libero. Il succo dell'idea di "permesso d'autore" consiste nel dare a chiunque il permesso di eseguire, copiare, modificare il programma, e distribuirne versioni modificate, ma senza accordare il permesso di aggiungere restrizioni. In tal modo, le libertà essenziali che definiscono il "free software" (software libero) sono garantite a chiunque ne abbia una copia, e diventano diritti inalienabili. Perché un permesso d'autore sia efficace, anche le versioni modificate devono essere libere e disponibili alla comunità. Quando dei programmatori professionisti lavorano su software GNU come volontari, è il permesso d'autore che impedisce ai loro datori di lavoro di dire: «non puoi distribuire quei cambiamenti, perché abbiamo intenzione di usarli per creare la nostra versione proprietaria del programma». La clausola che i cambiamenti debbano essere liberi, è essenziale se si vuole garantire libertà a tutti gli utenti del programma. Se apportare modifiche fosse una scusa per negare libertà agli utenti, sarebbe facile per chiunque approfittare di questa scusa. Una problematica correlata, è quella della combinazione di un programma libero con codice non libero. Una tale combinazione sarebbe inevitabilmente non libera; ogni libertà che manchi dalla parte non libera mancherebbe anche dall'intero programma. Permettere tali combinazioni aprirebbe non uno spiraglio, ma una voragine nella filosofia "open source". Quindi un requisito essenziale per il permesso d'autore è tappare la falla: tutto ciò che venga aggiunto o combinato con un programma protetto da permesso d'autore, deve essere tale che il programma risultante sia anch'esso libero e protetto da permesso d'autore. La specifica implementazione di permesso d'autore, che viene utilizzata per la maggior parte del software GNU, è la GNU General Public License (licenza pubblica generica GNU),10 abbreviata in GNU GPL. Esistono altri tipi di permesso d'autore che sono utilizzati in circostanze specifiche. I manuali GNU, per esempio, sono anch'essi protetti da permesso d'autore, ma ne usano una versione molto più semplice, perché per i manuali non è necessaria la complessità della GPL. …-- Vediamo di capire allora, nei prossimi paragrafi, quali sono i vantaggi, gli svantaggi, e le concrete peculiarità del software libero.11
Il software proprietario ha costi non indifferenti; Windows ed i suoi aggiornamenti costano non poco; Office costa anche di più. Linux è gratis, (lo si può anche trovare in edicola allegato a riviste d’informatica) e lo sono quasi tutte le sue applicazioni, compreso StarOffice, l'equivalente Linux di Microsoft Office. A quei costi, fra l'altro, bisogna aggiungere anche quelli per un buon programma antivirus e per i suoi canoni periodici d’aggiornamento (in genere, circa 80 euro l’anno); lavorare con Windows senza antivirus equivale a preventivare una possibile periodica perdita di dati e le spese per l’intervento di un tecnico. Sempre per godere di un minimo di sicurezza poi, bisogna anche preventivare l’acquisto di un buon firewall12 che rilevi i tentativi d’accesso al computer che Windows non segnala. Se per l’utente privato la cifra può essere in qualche modo "sopportabile", pensiamo alle aziende private, alle pubbliche amministrazioni,13 alle scuole ecc. e moltiplichiamo le spese per migliaia (o decine di migliaia oramai) di personal computer. I costi irrisori di Linux permetterebbero per esempio l’ammodernamento di vecchie macchine, non dimenticando comunque che ciò non sarebbe una priorità visto che la compatibilità tra i vari software open source è molto maggiore. Si potrebbe obiettare che anche Linux ha un costo: in termini cioè di fatica mentale per imparare a farlo funzionare e per migrare da altro sistema operativo; ma come dicono gli americani, no pain, no gain (per migliorare bisogna penare, o se preferite, a ogni sforzo il suo guadagno). Inoltre con Linux si farebbe lo sforzo una volta sola, perché il suo modo di funzionare non cambia mai, mentre con altri software proprietari ci si deve mettere a studiare ogni volta che ne viene messa in vendita una nuova versione.
La stabilità è una delle caratteristiche peculiari di Linux e degli applicativi open source in generale. Inoltre i programmi sono "indipendenti" gli uni dagli altri e anche nella remota evenienza di un crash, questo non determina il blocco del s.o. Ciò significa non perdere lavoro non salvato in precedenza, il che si traduce in risparmio di tempo e denaro. Ci sono molte macchine Linux che funzionano ininterrottamente da due o tre anni, senza dover essere mai riavviate. I server di Internet, cioè le macchine sulle quali fisicamente risiedono le pagine Web, le caselle di posta, i newsgroup eccetera, non possono permettersi fermi o blocchi del sistema operativo, devono funzionare sempre e, per ottenere queste prestazioni, sempre più spesso usano Linux14. Stabilità può anche essere intesa come "funziona sempre allo stesso modo ovunque". L'interfaccia utente di Linux (il modo in cui si presenta all'utente e i comandi da usare per farlo funzionare) è sempre la stessa da anni e anni. Di conseguenza, l'investimento di risorse mentali che si fa per imparare Linux dura nel tempo, diversamente da quello dedicato a Windows, che in sette anni (periodo 1994-2002) è passato attraverso almeno nove versioni diverse (contando soltanto le principali: Windows 3.1, Windows per Workgroup, Windows 95, Windows 95A, Windows 95B/OSR2, Windows 98, Windows 98 Seconda Edizione, Windows ME, Windows XP), più le innumerevoli "pezze" di correzione (patch o Service Pack). Inoltre, Linux gira allo stesso modo su macchine di ogni sorta, dalle agende elettroniche ai PC ai super computer di ogni marca (c'è persino un orologio da polso, fabbricato da IBM, che gira sotto Linux). Sapendo usare Linux, si sanno adoperare tutti questi dispositivi; è come se il cruscotto fosse uguale per tutte le marche di automobili. Linux, poi, è meno soggetto di Windows ai virus informatici. Innanzi tutto è stato dotato in partenza di difese più efficaci; non poteva essere altrimenti, visto che è stato scritto da hacker e programmatori esperti in fatto di sicurezza informatica allo scopo preciso di funzionare all'interno di una vasta Rete di computer, dove è facile incappare in qualche utente ostile o troppo curioso. Windows, invece, è nato per il personal computer, che prima dell'avvento di Internet raramente poteva essere oggetto di incursioni se non stando fisicamente davanti alla macchina o tramite scambio di dischetti infetti. L'esigenza di sicurezza era obiettivamente meno pressante. Purtroppo, però, Microsoft ha continuato a prestare poca attenzione al problema della sicurezza anche nell'era di Internet, privilegiando gli aspetti estetici o commerciali del proprio software, anche quando potevano procurare danni gravi agli utenti. L'utente, si trova spesso spiazzato ed indifeso15. Microsoft continua a distribuire via Internet correzioni (le cd. Patch) ma non tutti possono avere il tempo o la perizia per installarle, per cui questi virus possono continuare a circolare e recare danni anche anni dopo la loro prima comparsa. Tuttavia, la questione va considerata anche da un altro punto di vista. Chi scrive virus lo fa con l'intento di colpire il maggior numero possibile di vittime, per cui è inevitabile che i suoi sforzi si concentrino su Windows, che non solo è più facile da infettare, ma è anche utilizzato da un numero di persone molto più elevato di Linux. Quindi, parte dell'immunità di Linux ai virus è dovuta a semplice mancanza di interesse per questo sistema operativo da parte degli autori di virus. Quando Linux comincerà ad essere diffuso quanto Windows, i virus non mancheranno di diffondersi (anche se sarà intrinsecamente più facile difendersi). Più che i virus, comunque, il vero pericolo per l'utente Linux è l'incursione da parte di qualcuno che cerca di acquisire accesso al "root". Questo consente al malintenzionato di avere il controllo totale del computer violato, ad esempio allo scopo di leggerne i file o usarlo come base per attacchi informatici su larga scala, come i recenti Distributed Denial of Service che hanno intasato alcuni dei più importanti siti Internet. C'è da dire, però, che chi usa Linux, ha in linea di massima, una maggiore consapevolezza dei problemi di sicurezza. La protezione del proprio computer e delle proprie informazioni è parte integrante del modo di pensare di un utente Linux a qualsiasi livello, molto più che per gli utenti Windows.
A differenza di Windows, il codice sorgente di Linux non è segreto ed è liberamente modificabile. Questo consente all'utente di avere il controllo assoluto e totale su cosa c'è all’interno di Linux, ed evitare orpelli inutili16 e sgradite sorprese. Questo controllo prende varie forme. Al livello più semplice, consente di capire e modificare il funzionamento di un programma: per adattarlo meglio alle proprie necessità, per tradurlo in italiano oppure per eliminarne le parti inutili. A livelli più complessi, permette all'utente esperto di verificare che nel programma non siano state annidate istruzioni pericolose che consentano intrusioni ostili o violino la sua privacy. Il timore di funzioni-spia occultate nei programmi non è fantasia. Queste cose sono già accadute in passato con programmi di società di software molto importanti (non solo Microsoft), che raccoglievano, più o meno segretamente, informazioni personali e commerciali sui loro utenti. Nel nostro computer sono sicuramente annidati pezzi di programmi di cui non si sospetta neppure la presenza.
1.5. PARSIMONIA DI RISORSE E INCOMPATIBILITA’
Windows è notoriamente avido di risorse. Ogni successiva edizione di Windows aumenta le proprie pretese in termini di potenza del processore e spazio occupato su disco e in memoria. Questo inevitabilmente si traduce in spese di aggiornamento.Tuttavia le prestazioni fornite da Windows non aumentano di pari passo con le sue pretese: le differenze fra Windows 95 e Windows 98/ME non sono certo spettacolari, eppure un computer che corre spedito con Windows 95, arranca con Windows 98/ME. Linux è un'altra storia. Essendo pubblico e senza segreti, l'utente può configurarlo e ottimizzarlo a suo piacimento, attivandone soltanto i componenti che effettivamente gli servono e creandosi letteralmente un Linux su misura (in una sorta di rituale spiritual-contemplativo noto come ricompilazione del kernel). Ridotto all'essenziale, Linux è piccolo abbastanza da stare su un dischetto, e funziona tranquillamente su vetusti processori "486"; figuriamoci sui mostri di potenza cui ci ha assuefatto Windows. Soprattutto, essendo Linux sganciato dalla logica commerciale, non è nel suo interesse richiedere macchine più potenti. Nasce inevitabilmente un patto non scritto fra Microsoft e i produttori di computer, il cui risultato è che ogni due o tre anni il PC è da cambiare perché obsoleto. Altre sarebbero le peculiarità da sviscerare, ma si esorbiterebbe dall’oggetto di questo scritto. Ovviamente, per converso, non è che l’utilizzo di software libero sia la panacea di tutti i mali informatici; vediamo in breve il rovescio della medaglia. Ci sono alcune periferiche che Linux non supporta bene quanto Windows. Ad esempio, il supporto per le porte USB ha iniziato a funzionare solo recentemente e viene considerato stabile soltanto per mouse e tastiere USB (anche se funziona occasionalmente anche con altri accessori, come le fotocamere digitali). Inoltre i DVD causano (o hanno causato in passato) problemi17. Il supporto per i cosiddetti Winmodem, invece, non è neppure previsto per il futuro. I Winmodem sono modem particolari, molto diffusi sui p.c. portatili, che per funzionare richiedono del software particolare che esiste soltanto per Windows ed è coperto dal segreto commerciale, per cui la comunità di Linux non riesce a scriverne versioni per il proprio sistema operativo. L'assortimento di software per Linux è oramai vasto quasi come quello per Windows, e la stragrande maggioranza delle applicazioni Windows ha un equivalente (o addirittura una versione migliorata secondo la comunità "Gnu") sotto Linux. Ci sono però eccezioni di non poco conto: ad esempio, i dizionari e le enciclopedie su CD-ROM, in cui il programma di consultazione è disponibile soltanto in versione Windows e non c'è modo né speranza che ne venga realizzata una versione Linux. Molte società di software, soprattutto quelle specializzate in programmi per Internet, non pubblicano una versione Linux delle proprie applicazioni. Esistono, è vero, gli emulatori, ma questa è un’altra questione. Imparare Linux, sostituire le applicazioni Windows con gli equivalenti Linux, capire come funzionano questi equivalenti e cambiare il proprio modo di ragionare e lavorare col computer, non è un'impresa facile. Senza un discreto bagaglio di competenza informatica, la migrazione rischia di diventare una frustrante perdita di tempo. Se il lavoro al computer non è gravemente ostacolato dall'instabilità, dall'insicurezza e dai costi di Windows, non è certamente facile passare ad altro sistema operativo. Il problema è anche quello di poter abbandonare i programmi a pagamento di Microsoft (Windows e Office) per passare alle loro alternative gratuite (Linux e StarOffice, ad esempio), e poter continuare a scambiare dati in modo trasparente con chi invece ha deciso di restare con i prodotti Microsoft o di altre case. In gran parte questo è effettivamente possibile: Linux può sostituire benissimo Windows, e comunque i 2 s.o. possono benissimo convivere sullo stesso computer. Il problema consiste nel fatto che le specifiche esatte del formato dei file scritti da Word, Excel e gli altri componenti del pacchetto Office, sono un segreto commerciale custodito molto gelosamente; quindi è difficilissimo decifrarle ed emularle. Questo non ha impedito ai "linuxiani" di provarci (e talvolta riuscirci), ma è un compito molto arduo. In altre parole, qualsiasi programma alternativo a Office, sia sotto Windows, sia sotto Linux, non può garantire l'assoluta, esatta compatibilità con i formati dei file Microsoft. Se questo avvenisse, probabilmente Microsoft intenterebbe una causa per violazione del suo segreto commerciale. Qualcosa, quindi, si perderà nella conversione da un formato all'altro. Dipende dal caso specifico, determinare se questo qualcosa è accettabile o meno.
1.6. "OPEN SOURCE" IN ITALIA, NEL MONDO, E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ora passiamo a valutare come in Italia sia sentito il fenomeno "open source" a livello privato ma soprattutto pubblico. E' stata presentata al Senato, in data 20 marzo 2002, la proposta di legge sul software libero scritta da Alessio Papini, capogruppo dei verdi al Comune di Firenze, con la collaborazione di diversi esponenti della comunità italiana del Software Libero. Il disegno di legge, intitolato "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione", è stato presentato dal senatore Fiorello Cortiana del gruppo parlamentare Verdi-l'Ulivo. Riportiamo l’interessante suo discorso al Senato: «Onorevoli Colleghi, provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra, poniamo, 5 o 10 anni. Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima. La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale, si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy. Ebbene: dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda; ci riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio, non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni software proprietari). Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili futuri scenari "orwelliani" di controllo sulle nostre vite, è addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario, computer con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc. girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari. L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace e sicuro, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica in grado di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese. Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in Rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora» Il testo di legge al Capo I (Principi generali) inizia col fornirci la definizione di software libero. Si definisce tale ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero, intendendosi, con tale espressione, una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma stesso, anche la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto inoltre di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente, ed infine il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Al Comma terzo, si definisce programma per elaboratore a codice sorgente aperto, ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo. Il Capo II definisce gli obblighi per la Pubblica Amministrazione, la quale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, dovrà privilegiare sistemi applicativi, operativi e programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in seconda battuta, a codice sorgente aperto. La Pubblica Amministrazione che intenderà avvalersi di un software non libero, (v. proposta peruviana infra) dovrà motivarne la scelta e dovrà conseguentemente motivare la ragione della eventuale maggior spesa, a giudizio del responsabile del procedimento. L’impiego di software libero o a sorgente aperto è esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della L.675/96; nel trattamento anche di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati, possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico, utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della L.675/96, dovranno essere conservati dall’Amministrazione per consentire future verifiche. La Pubblica Amministrazione dovrà utilizzare formati liberi per la diffusione di documenti di cui debba garantire la pubblicità, come anche l’accesso ai documenti amministrativi ex art.22 L.241/90 e in generale per tutti i documenti prodotti per la diffusione al pubblico, come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte, archivi, siti internet ecc.). La Pubblica Amministrazione che per ragioni assolutamente necessarie utilizzi formati non liberi, dovrà motivarne le esigenze, rendendo noti i motivi per cui è impossibile la conversione dei dati in formati liberi, e dovendo, contemporaneamente, rendere disponibili versioni il più vicino possibile agli stessi dati in formato libero. Al Capo III del testo di legge, gli artt. 5 e 6 attribuiscono al Ministero dell’Istruzione-Università e Ricerca Scientifica, il compito di presentare annualmente un programma specifico di ricerca sul software libero per progetti di ricerca, da parte di enti pubblici o privati, per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero. Il Capo IV (Disposizioni finali) prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo debba emanare i regolamenti attuativi necessari alla sua applicazione e, nello stesso tempo, emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella Pubblica Amministrazione. Arriva così in Parlamento una proposta di legge che si propone di utilizzare, all’interno della Pubblica Amministrazione documenti informatici, anche se prodotti per la diffusione al pubblico, utilizzando esclusivamente formati liberi, in modo da migliorare la gestione dei servizi informatici dell’Amministrazione stessa sotto il profilo dei costi e della sicurezza. Questa proposta ha trovato, negli stessi giorni e successivamente, supporto da parte di amministrazioni locali. Per fare solo due esempi ricordiamo che il Consiglio Comunale di Lodi in seduta del 18 marzo 2002 ha approvato una mozione in favore del software libero nella P.A., presentata da Simone Uggetti. Nella relazione si pone l’accento sul delicato problema della sicurezza informatica e si fa presente come: «l'impiego di prodotti proprietari di aziende che non rilasciano il codice con cui sono stati prodotti i programmi, rende di fatto impossibile, anche ad esperti, sapere esattamente cosa quel programma fa o potrebbe fare. È noto ad esempio che alcuni programmi sono potenzialmente in grado di inviare, via Internet, informazioni provenienti dal computer su cui sono installati a computer remoti, anche all'insaputa dell'utente/acquirente; per la maggior parte dei software proprietari, essendo segreto il relativo codice sorgente, è inattuabile o comunque molto complesso verificare se tale possibilità sia o meno presente. Questo aspetto sconsiglierebbe, quanto meno, l'impiego di software proprietari (senza codice sorgente controllabile) su computer su cui siano depositati dati riservati e/o di valore». Si rammenta poi come il rischio sopra esposto abbia convinto alcuni paesi tra cui la Francia, gli USA (compresi agenzie governative come CIA, FBI e NASA), il governo centrale messicano e la Cina, a dotare la propria Amministrazione pubblica prevalentemente e preferibilmente di software a codice aperto. Viene sottolineato poi come di alcuni pacchetti software vengano messe sul mercato di continuo nuove versioni, spesso diverse dalle precedenti solo per pochi dettagli; spesso, non esiste compatibilità piena fra due versioni di uno stesso prodotto. Deriva così che, se un qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione che ha acquistato i prodotti Office, poniamo, della serie 2000, trasmette per posta elettronica o tramite floppy disk un documento (elaborato con questa versione) ad un altro ufficio che utilizza ancora i prodotti Office di una serie precedente, quest'ultimo ufficio non sarà in grado di leggerlo. E questo si traduce, ovviamente, in spese per aggiornare software e anche hardware. Il dott. Uggetti pone poi in risalto quali siano i requisiti essenziali per i dati della Pubblica Amministrazione e cioè:
Considerato allora che la spesa per software proprietario potrebbe essere meglio investita per potenziare i servizi pubblici in Rete e per percorsi di aggiornamento per utenti pubblici e privati, si invita l'Amministrazione Comunale locale, estendendo l’invito anche ad altri enti, ad avviare uno studio di fattibilità e pianificazione sull'introduzione progressiva di Software libero.18 Altri Comuni si sono attivati in tal senso: mozioni sono state presentate anche a Firenze e da ultimo a Pescara in data 8 maggio 2002 con le stesse motivazioni di base e cioè costi, sicurezza, standardizzazione. L’approvata mozione di Pescara, al punto otto, si preoccupa addirittura di individuare e predisporre un sistema di gratificazioni/incentivi per i dipendenti che migrano verso il Software Libero in genere. Nel punto nove si stabilisce di promuovere un evento (meeting) per la diffusione del Software Libero e, nel punto 10 e 11, di inserire nella Home Page del sito Web della Provincia, lo spazio dedicato al Software Libero e supportare la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge del senatore Cortiana. Come abbiamo già accennato, questa tendenza ad avvicinarsi al software libero è sentita, oltre che a livello italiano (nazionale e locale) anche in molte altre nazioni del mondo fra cui Francia,19 Inghilterra,20 Germania,21 Cina e America latina. Interessante è la proposta di legge (più "decisa" di quella italiana) peruviana, anche perché vi è stata una pronta reazione della Microsoft con lettera al parlamentare Villanueva (promotore della proposta) per bocca di Juan Alberto González , direttore Generale Microsoft Perù. La particolarità sta nel fatto che mentre, per esempio, in Brasile c'è una proposta di legge simile a quella italiana, che sostanzialmente prevede che quando esistono soluzioni basate sul software libero e altre basate su software proprietario, entrambe in grado di assolvere ad un dato compito, deve avere la meglio la soluzione libera, in Perù, invece, ci si è spinti oltre; il progetto di legge prevede infatti che la pubblica amministrazione usi solamente software libero e che i documenti siano in formati liberi, con il preciso intento di:
Microsoft ha risposto22 affermando che il progetto che stabilisce l'obbligatorietà per ogni organismo pubblico, di impiegare esclusivamente software libero, altrimenti detto a codice aperto, trasgredisce i principi di uguaglianza davanti alla legge e pure quello di non discriminazione e i diritti della libera iniziativa privata, la libertà dell'industria e di contrattazione protette dalla Costituzione, portando ad un trattamento discriminatorio e non competitivo nei contratti e nelle forniture degli organi pubblici, violando i principi di base della "Legge 26850 su Contratti e Forniture dello Stato". Obbligando così lo Stato a favorire un modello commerciale che appoggi esclusivamente il software a sorgente aperto, il progetto sta solo scoraggiando le aziende di produzione locale e internazionale, quelle che realizzano davvero gli investimenti importanti, quelle che creano un numero significativo di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre a contribuire al Prodotto Interno Lordo; in contrapposizione, un modello di software a codice aperto, tende ad avere ogni volta un impatto economico minore in quanto crea impiego principalmente nei servizi. Il progetto di legge impone l'uso di software a codice aperto senza considerare (sempre secondo l’opinione Microsoft) i pericoli che questo può sollevare dal punto di vista della sicurezza, della garanzia e della possibile violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terze parti. La lettera si conclude sottolineando che se il software a codice aperto soddisfa tutte le richieste delle entità dello Stato, perché è richiesta una legge per adottarlo? Non dovrebbe essere il mercato a decidere liberamente quali sono i prodotti che offrono più benefici e più valore? La risposta di Villanueva è stata puntuale e fin troppo dettagliata e si rimanda all’indirizzo in nota a pagina 30 per una sua lettura integrale sia in lingua originale, sia nella traduzione. Egli comunque punta l’indice, ancora una volta, sull’aspetto della sicurezza e dei "codici spia", afferma che non c’è nessuna discriminazione, perché la proposta di legge riguarda solo il settore pubblico e non vi è alcuna limitazione nella concorrenza. Il progetto di legge, anzi, stimola la concorrenza, perché tende a generare offerta di software con migliori condizioni di usabilità e ad ottimizzare il lavoro esistente, in un modello di continuo miglioramento. Per quanto riguarda poi il mercato, il parlamentare concorda con la Microsoft. Nel settore privato dell'economia infatti deve essere il mercato a decidere quali prodotti usare e non è ammissibile alcuna ingerenza da parte dello Stato. Tuttavia, nel caso del settore pubblico, il ragionamento non è lo stesso poiché lo Stato archivia, tratta e trasmette informazioni che non gli appartengono, ma che gli sono affidate dai cittadini che non hanno alcuna alternativa a norma di legge. Come controparte a questa richiesta legale, lo Stato deve prendere misure estreme per salvaguardare l'integrità, la riservatezza e l'accessibilità di queste informazioni. L'uso di software proprietario fa nascere seri dubbi circa il raggiungimento di tali obbiettivi; manca una prova conclusiva a tale riguardo e perciò non è utilizzabile nel settore pubblico. La questione è ancora tutta aperta ed in divenire, ma la tendenza verso un avvicinamento all’open source sembra ormai inarrestabile e, vale la pena ricordarlo, una certa ostilità verso il software proprietario non è una novità degli ultimi mesi. Partendo dal 1999 ricordiamo, per esempio, in data 28 gennaio, il comunicato stampa di "ALCEI electronic frontiers Italy" (Associazione per la libertà nella comunicazioni elettronica interattiva).23 Nel novembre del 2000 c’è poi la proposta degli informatici della pubblica amministrazione "ANIPA"24 (Associazione nazionale degli informatici della Pubblica Amministrazione). In essa si legge che i tempi sono maturi per uscire dal quel "sonno dogmatico" che fa coincidere l’informatica con i prodotti legati ad un solo sistema operativo nel quale, i vertici dell’informatica pubblica, hanno ristretto non solo noi informatici, ma anche le giovani forze che si affacciano, disarmate, al mondo del lavoro. Nel marzo del 2001 ricordiamo inoltre la lettera del presidente dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica, in cui si fa riferimento all’art. 26 della legge n.488/1999, il quale richiama alla memoria l’art. 44, comma 18, della legge finanziaria per il 1995, che fu suggerito e fortemente voluto dall’Autorità per dare organicità agli acquisti informatici della Pubblica Amministrazione, aumentandone il potere contrattuale e razionalizzandone l’attività gestionale, con proficue ricadute in termini di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Con questa disposizione, per cinque anni, l’Autorità ha indetto gare e concluso contratti a tutto favore delle Amministrazioni, che hanno risparmiato sui costi di funzionamento e sui prezzi corrisposti per gli acquisti, ottenendo quei servizi che ora vengono assicurati dall’azione della Consip.25 L’abrogazione (implicita) dell’originario art. 44, avvenuta con il citato art. 26, non è che il segno dell’evoluzione di una strategia, da sempre perseguita dall’Autorità, nel settore degli acquisti dell’I.T., per liberare le Amministrazioni dalla dipendenza da un ristretto numero di fornitori. Il settore della Pubblica Amministrazione, superando una logica di convenienza economica ed operativa, di breve e medio periodo, deve ricercare altre soluzioni, per evitare i rischi dell’unicità del fornitore. L’affermazione di alternative ai prodotti Microsoft dipenderà fortemente da due fattori: la definizione e l’accettazione di standard non proprietari per le diverse tipologie di documenti (ad esempio basati su XML) e l’applicazione diffusa dell’approccio open source, non solo per il software di base e di sistema, ma anche per le funzionalità applicative, tutto questo, ovviamente, presuppone cospicui investimenti nella formazione.26
2.1. Premessa 2.2. Supporti ottici: peculiarità ed innovazioni. 2.3. Caso "DeCSS ". 2.4. Il Digital Millenium Copyright Act e la libertà d’espressione. 2.5. La causa "Universal City Studios v. Reimerdes. 2.6. Considerazioni e commenti sulla sentenza di primo grado. 2.7 L’appello. 2.8 Causa: "DVD Copy Control Ass.v. Andrew Bunner": un diverso esito. 2.1. PREMESSAL'avvento e la sempre più estesa diffusione di Internet, porta a scontrarci con realtà e problematiche sempre nuove anche sul versante giuridico. La digitalizzazione delle informazioni comporta una velocità di trasferimento di dati attraverso le grandi reti informatiche, fino a pochi anni fa impensabile. La rete é in grado di fornire contenuti con una facilità e con una velocità che sorprende; gli stessi possono essere fruiti da un numero illimitato di persone in tempo reale da un capo all'altro del pianeta. Ulteriore peculiarità innovativa, offerta dal multimediale, é l'interattività che apre nuovi orizzonti alle tradizionali modalità di sfruttamento delle opere, rendendo il consumatore "attore" della fruizione "on demand". In Internet non esistono più frontiere alla comunicazione e l'arte, in ogni sua espressione, sembra che non possa che giovarsene. Questa interattività e scambiabilità di dati (musica, video e programmi software in primis) trova però sempre più un freno (legittimo o illegittimo a seconda dei punti di vista) nelle norme che regolano il diritto d'autore. Queste tematiche sono poi avvertite in modo particolare nel mondo "Gnu-Linux", vista la filosofia che ne è alla base e che abbiamo affrontato nel primo capitolo; proprio da un utente Linux ha origine il caso "DeCSS" che affronteremo più avanti. In particolare sul versante dell'intrattenimento, numerosi iniziano ad essere le cause intentate dalle industrie (per lo più americane) di settore. Oggetto del contendere sono quelle comunissime pratiche di freedownload (scambio-scaricamento, fra utenti della rete, di contenuti protetti dal diritto d'autore e diritti connessi) che hanno visto coinvolti MP3.com, Napster.com, Gnutella ed i suoi cloni per la musica ed i casi DeCSS, DiVx, Music City, Kazaa, ed altri per il video. Le tecnologie di "peer to peer" (si parla anche di "File sharing"27) sempre più affinate, portano a sfruttare il protocollo TCP/IP creando specie di reti locali fra utenti, per scambiarsi liberamente e senza controlli, contenuti protetti dal copyright, complici le connessioni sempre più veloci e i formati di compressione che permettono lo scaricamento di quantità di dati impensabili fino a poche anni or sono. Ma a quale prezzo, nei confronti delle norme che tutelano la proprietà intellettuale, avviene tutto ciò? Ed è possibile applicare senza "aggiustamenti" tali norme al mondo digitale? Cercheremo di capirlo nei prossimi paragrafi.
2.2. SUPPORTI OTTICI: PECULIARITA’ ED INNOVAZIONI
Noi tutti conosciamo quei supporti ottici di recente creazione che rispondono al nome di DVD28 e che sono in qualche modo l’evoluzione degli ormai usuali Cd-Rom con cui normalmente consultiamo enciclopedie multimediali, banche dati, installiamo programmi, giochi ecc. Il DVD costituisce un passo in avanti rispetto al Cd-Rom29 innanzitutto per la sua molto maggiore capacità di immagazzinare dati, e proprio per questa sua peculiarità è impiegato anche come sostituto delle videocassette. Rispetto a questo supporto magnetico, che sarà destinato a soppiantare, il supporto ottico presenta molti vantaggi. Il parallelo che salta alla mente è quello fra la vetusta audiocassetta ed il Cd. Il DVD30 permette, in sintesi, di vedere un film (ripetiamo: molte possono essere le sue applicazioni, ma in questa sede c’interessa particolarmente la sua funzione di "videocassetta avanzata") con una qualità audio e video molto più elevata che consente al filmato di avere già incorporate varie lingue in modo che l’utente scelga quella di sua appartenenza o quella che preferisce, per esempio, in base ad interessi di studio. Consente inoltre la visualizzazione o meno di sottotitoli in lingue diverse, l'accesso diretto ad una certa sequenza del film od a contenuti extra, quali potrebbero essere informazioni addizionali sugli interpreti, riprese fuori del set, interviste. Il DVD - video contiene oltre due ore di video digitale ad alta qualità (oltre 8 ore su dischi doppia faccia / doppio strato) ed il supporto per film widescreen sia su televisori standard che 16:9. Può memorizzare fino ad otto tracce audio digitali e fino a 32 tracce per karaoke o sottotitoli; e può supportare fino a nove angolazioni visuali (diversi punti di vista della stessa scena) selezionabili durante la visione. Oggi, quindi, all’interno di una videoteca, noi potremo acquistare od affittare, ad un prezzo leggermente superiore, il film che preferiamo per poi visionarlo comodamente a casa; sul televisore tramite un apposito lettore analogo al comune videoregistratore, oppure sul monitor del computer munito dell’apposito lettore. Questa seconda eventualità è quella che ci interessa particolarmente per la nostra trattazione. Ogni DVD è protetto contro la possibilità di copia, attraverso un sistema di cifratura del contenuto denominato "Css", acronimo di Content Scrambling System. E' la Mpaa (Motion Picture Association of America) che rilascia le informazioni necessarie per decrittare il filmato contenuto nel DVD. Queste informazioni consistono, in pratica, nell'algoritmo che sta alla base del Css, in altre parole un algoritmo di cittazione a 40 bit inventato dalla Matsushita Electric Industrial Co. e dalla Toshiba Corp. appunto per proteggere i suoni e le immagini digitali contenute nel DVD. Quest’ultimo è leggibile solo dal decodificatore che conosca il sistema di decriptazione.31 Dobbiamo sapere che il territorio mondiale è stato, a questo riguardo, idealmente suddiviso in sei aree per una semplice ragione: impedire commercializzazioni illegali in quanto anticipate. Spieghiamo meglio; cosa succederebbe se, per esempio, un utente acquistasse fisicamente in America (o lo scaricasse via internet!) un DVD di un film appena uscito in tale formato e lo diffondesse in Italia quando tale pellicola non solo deve ancora apparire nelle videoteche, ma addirittura la sua programmazione nelle sale cinematografiche è prevista per l’anno successivo, come usualmente succede per i film d’oltreoceano? La risposta è scontata: uno sconvolgimento del mercato oltre che una violazione di legge. Ecco perché esiste un sistema di crittazione che protegge i DVD-video, impedendo innanzi tutto che l’utente possa riversarne il contenuto sul disco fisso del computer per poi, ad esempio, immetterlo in rete o duplicarlo ed, in secondo luogo, possa visualizzarlo sull’apposito lettore (per computer o televisione) in un’area diversa da quella "regolare". Che cosa accadrebbe (e sta già accadendo anche se per ora le dimensioni del fenomeno sono trascurabili) e quali potrebbero essere le ripercussioni sul piano giuridico se si potesse violare quel sistema di protezione? Ne parleremo nel prossimo paragrafo affrontando il "Caso DeCSS".
Nel 1999, un sedicenne norvegese di nome Jon Johansen con altri amici, allo scopo di cercare un programma per poter visualizzare un DVD sul suo computer munito di sistema operativo "Linux",32 riuscì a compiere un "reverse engineering"33 di un software che consentiva di leggere i dischi in ambiente Windows. Riuscendo nell’impresa, fu in grado di scardinare l’algoritmo di protezione del DVD, rendendone così possibile, oltre al suo presunto scopo originario e cioè appunto leggere il disco con Linux,34 anche la copia sul disco rigido e di conseguenza la duplicazione. Il programma creato dal giovane prende il nome di "DeCSS"in quanto appunto Decritta il sistema di cifratura del contenuto chiamato Css ovvero "Content Scrambling System". Tuttavia, se si fosse fermato a questo e non avesse divulgato la sua creazione, il caso, forse, non sarebbe esploso ed egli non sarebbe stato portato in aula giudiziaria (inizialmente come testimone) da Sony, Universal, Mgm, Warner Bros e altre majors interessate nella vicenda. Il problema è sorto quando il ragazzo norvegese ha reso disponibile (potenzialmente a tutti gli utenti web), sul suo sito, i codici sorgenti del programma in linea con la filosofia alla base del mondo "Gnu-Linux". La questione si è poi aggravata quando un certo Eric Corley,35 editore della rivista on-line "2600 The Hacker Quarterly", rese possibile ai visitatori del suo sito di scaricare il software incriminato direttamente dalla home page o attraverso una serie di links, ad altri siti. E a questo punto ebbero inizio le iniziative legali. In breve la questione si è allargata a macchia d'olio, diventando una sorta d’emblema per le complesse problematiche che ruotano intorno alla libertà d'espressione e alla protezione del copyright nell'era digitale. Cerchiamo di capire la portata di quanto è avvenuto pensando a Napster, ma per i film, anziché per la musica. Sino all’anno 2000 tuttavia, occorre precisare che l'idea di scaricare un intero film dalla Rete era quasi impensabile: ci sarebbe voluta una giornata intera, e sul computer, uno spazio infinito.36 Poi, ad agire, potremo dire da "volano" per il software DeCSS, è intervenuto il DivX, una tecnologia che riesce a comprimere di circa 400 volte un film in DVD, facendolo pesare "solo" 600-700 Megabytes e rendendolo così immagazzinabile su un normale Cd-Rom. Chi ha la disponibilità di una connessione a "banda larga", potrà quindi scaricare, in un paio d’ore, il contenuto di un'intera pellicola digitale che manterrà (solo gli specialisti potranno accorgersi della differenza) la qualità originale.37 I cinefili navigatori di tutto il mondo, hanno capito subito l’importanza dell’accoppiata dei due programmi; i responsabili delle grandi majors, dal canto loro, hanno iniziato a vivere un incubo nuovo e di dimensioni potenzialmente colossali. Un Cd vergine, da registrare, costa ormai meno di mezzo euro, e non è difficile immaginare quanto florida possa svilupparsi la pirateria in questo settore. E’ stato chiesto, in un’intervista a Ken Jacobson, vice presidente della Motion Picture Association of America, se all'orizzonte vedesse un enorme fiume che sta per straripare; la risposta è stata: "Sì, lo vedo e stiamo facendo di tutto per prepararci a fronteggiarlo". Già oggi la pirateria "analogica" costa all'industria cinematografica statunitense circa 2,5 miliardi di dollari ma l'upgrade digitale potrebbe incrementare di molto quel dato.38 Sembra assodato, che oggi di molti titoli disponibili in DVD, si trovino già copie sulla rete in DivX e c’è chi sostiene, per esempio, di aver già scaricato "Spider-man" prima del 7 giugno, giorno programmato per la sua proiezione nelle sale cinematografiche italiane.39 E’ proprio la MPAA (v. nota nella pag. seguente) ad affermare che le pellicole sono, in genere, disponibili su Internet 24 ore dopo il debutto nei cinema. Capita anche che non siano immagazzinate in siti web, ma in siti ftp, ospitati generalmente da ignari server universitari. Tuttavia non esiste ancora un sistema di reperimento e catalogazione tanto efficace quanto Napster. Questo fatto, oltre alla circostanza che scaricarli con tempi accettabili è ancora prerogativa di chi ha almeno collegamenti aziendali, fa sì che le majors abbiano ancora tempo per attrezzarsi contro il nuovo rivale. Ma potrebbe essere solo questione di mesi: la diffusione dell'Adsl, della fibra ottica e delle altre connessioni ultra-veloci, saranno in grado di cambiare radicalmente i termini della questione e permettere al cinefilo on line di scaricarsi il film preferito al solo costo del collegamento telefonico, e quindi violando i diritti d’autore, magari duplicando il film a scopo di lucro o per altri scopi illeciti. Come si sono e si stanno tuttora tutelando le Majors americane? Sono almeno quattro le cause giuridiche principali che coinvolgono questioni inerenti al DeCSS, tre negli U.S.A ed una in Norvegia, iniziata nel gennaio del 2002 contro Johansen. Considerando l’importanza e la diffusione del sito di Eric Corley, il fatto che la sua rivista on-line permettesse lo scaricamento (direttamente o indirettamente tramite links ad altri siti) del DeCSS, suscitò ben presto l’attenzione della MPAA.40 Quest’ultima, dapprima si limitò ad inviare ai vari siti, lettere con cui si invitava a porre fine a questa pubblicazione (interessante l’episodio del server Linux di Firenze)41 e, dal momento che il sito "2600.com", in particolare, non aderiva alle richieste e non si attivava in merito, decise di intentare una causa contro Corley.
2.4. IL DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT E LA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE
Due i capisaldi su cui s’impernia la vicenda giudiziaria: la legge statunitense nota come "DMCA" ed il primo emendamento42 della costituzione statunitense. Il "DMCA" (Digital Millenium Copyright Act) è una controversa legge emanata durante l’amministrazione Clinton nel 1998, sulla base dei suggerimenti della WIPO (World Intellectual Property Organization) e consta di cinque articoli dedicati alla "protezione" del diritto d'autore nell'era del digitale. Una legge varata per dare soluzione ai problemi imposti dalla diffusione di Internet rispetto al concetto classico di. proprietà intellettuale. Questa legge è stata fortemente voluta dall'industria dell'intrattenimento e osteggiata da tutte le associazioni che si battono per la libertà di espressione in rete ed è arrivata, dopo la musica (caso Napster), ad interessare anche la sfera del cinema. Tale legge regola i comportamenti nella fruizione delle informazioni attraverso i mezzi elettronici e pone numerose restrizioni nella condivisione delle stesse. Il primo articolo del DMCA, si preoccupa in particolare degli aspetti tecnologici inerenti al diritto d'autore, definendo nuove tipologie di reato: - aggiramento delle misure di protezione tecnologiche; (Circumvention of Technological Protection Measures) - infrazione dell'integrità della gestione delle informazioni relative al diritto d'autore; (Integrity of Copyright Management Information) La prima di queste tipologie (aggiramento delle misure di protezione tecnologiche) è stata a sua volta divisa in altre due sottoclassi, ovvero: - aggiramento di misure che inibiscono l'accesso non autorizzato a lavori protetti da diritto d'autore; - aggiramento di misure che inibiscono la copia non autorizzata di lavori protetti da diritto d'autore; Il DMCA proibisce la realizzazione e la vendita di apparecchiature o servizi che violano uno dei divieti sopra esposti, ma bisogna sottolineare, peraltro, il fatto che la copia dei lavori protetti non è espressamente negata dalla legge. Secondo la normativa sul diritto d'autore, la copia in certi casi può essere considerata un «uso corretto» (in inglese "fair use ")43 del lavoro protetto. La disciplina del diritto d'autore, in Europa come negli Stati Uniti, è il risultato di un problematico bilanciamento di interessi contrapposti, per cui gli incentivi concessi agli autori, hanno come contropartita la previsione di un limitato diritto di libera riproduzione delle opere a favore degli utenti privati. Il problema, è capire come può essere garantito il godimento di questa prerogativa (l’uso corretto appunto) quando le opere immesse in rete sono protette da misure tecnologiche. In concreto, un soggetto può essere perseguito per il solo fatto di aver usato un dispositivo atto a "bypassare" la protezione, indipendentemente dal tipo di utilizzazione che poi farà dell'opera "violata" (o "craccata") e, quindi, anche nel caso in cui, per ipotesi, la sua utilizzazione sia giustificata dal fair use? Per evitare quest’inconveniente, e per impedire la penalizzazione delle condotte riconducibili alla limitazione del fair use, il DMCA ha introdotto un accorgimento. A differenza del traffico di dispositivi per l'elusione, che è sempre vietato, l'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione è illecito, soltanto se ha ad oggetto sistemi disegnati per controllare l'accesso alle opere protette, mentre è lecito quando ha ad oggetto misure atte ad impedirne la riproduzione. Lasciando libero questo spiraglio, si è quindi cercato di ristabilire un equilibrio (ma con quale esito?) tra gli interessi in gioco, facendo in modo che la tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione, non finisse per ridurre all'eccesso gli spazi d'azione degli utenti di Internet. Ricordiamo il caso legato al masterizzatore DVD prodotto da una nota casa di hardware informatico. La ditta tesseva le lodi del suo prodotto, affermando che «le principali applicazioni per il DVD registrabile saranno il montaggio e la memorizzazione (e ovviamente la duplicazione) digitale dei filmati e delle fotografie fatte in casa», ma prestava bene attenzione dall'affermare che può essere usato anche per registrare per uso personale (cioè spostare nel tempo e nello spazio) programmi televisivi e filmati scaricati da Internet. Il DMCA non impone alcun vincolo esplicito ai produttori di hardware; nonostante ciò, questi stipulano accordi privati per favorire lo sviluppo di protocolli segreti e crittografati per proteggere i loro lavori. Tutto ciò, secondo alcuni, ha il solo esito di privare gli utenti di un loro diritto fondamentale, cioè quello di copiare per uso personale qualcosa che possiedono in maniera legittima, diritto, per altro, sancito dalla legge. Si evince come il DMCA sia oggi considerato da molti come un mezzo usato per prevaricare il diritto d'autore, togliendo agli utenti spazio ai loro diritti di "uso corretto". Stando a questi segnali, si può temere che in un futuro non saremo più liberi di memorizzare alcunché, non potremo copiare i nostri files su un dischetto per darli ad un amico poiché rischieremmo di violare qualche norma che vieta di condividere informazioni con i nostri simili, per il maggior profitto di altre parti. Riprendendo l'analisi del DMCA, rimane da considerare la questione del Copyright Management Information (CMI).Questo non è altro che una sorta di contrassegno elettronico contenente informazioni circa il lavoro in questione, l'autore, il proprietario dei diritti ed altre informazioni similari.Fortunatamente, è rigorosamente vietato che il CMI possa contenere informazioni relative all'utente che detiene l'oggetto.La legge prevede, anche in questo caso, due possibili forme di reato. Falsificazione del CMI e rimozione o alterazione del CMI; il primo reato indica la fornitura e la distribuzione di CMI falsi, con l'intento di infrangere la legge; il secondo indica la rimozione o alterazione intenzionale del CMI e la distribuzione delle eventuali copie contraffatte.In tali categorie di reato rientrano anche la diffusione di informazioni circa un'eventuale rimozione o alterazione del CMI, oltre alle informazioni che spiegano come è possibile farlo.
2.5. LA CAUSA: " UNIVERSAL CITY STUDIOS V. REIMERDES "
La querelle legale44 si presentò da subito molto meno semplice di quanto poteva sembrare, non tanto per le sue implicazioni economiche (visto che in verità anche prima del DeCss era possibile in vari modi duplicare i DVD), ma per la questione di principio che ne sta alla base: può il codice di un programma per elaboratore essere assimilato a quanto protetto dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense ed essere ritenuto una libera manifestazione del pensiero? Nel gennaio 2000 la MPAA, società che unisce le principale case cinematografiche degli U.S.A., intenta la causa contro Eric Corley, direttore della rivista on-line "2600.com" con lo scopo di impedire che nel su sito si continuasse a pubblicare (posting) il codice DeCss e per porre fine alla "electronic civil disobedience" perpetrata attraverso l’inserimento nel sito di collegamenti (linking) ad altri siti da cui era possibile scaricare il suddetto programma. Anticipiamo subito che la corte federale presieduta dal giudice federale Lewis Kaplan del tribunale di Manhattan, ha avvallato le ragioni della MPAA45 proibendo sia il "posting" sia il "linking"; esaminiamo le ragioni dell’accusa e della difesa. La MPAA ha sostenuto che le suddette attività da parte del convenuto violerebbero il paragrafo 1201 del DMCA, vale a dire la previsione relativa alle misure anti-raggiro del copyright. Corley, per difendersi davanti alla giuria, ha citato il Primo Emendamento della Costituzione Americana secondo il quale: "Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti". Si può ritenere cioè un atto d’espressione mettere a disposizione di tutti il funzionamento di un programma che consentirebbe di vedere film DVD anche con sistemi operativi differenti dal Windows, così come il condividere con l’umanità navigante un programma come il DeCss. Il giudice Kaplan però (del resto, ricordiamolo, ex consulente di alcune case di produzione Hollywoodiane) la pensava diversamente e si è assunto la responsabilità di creare il primo importante precedente giuridico in questioni di Copyright digitale, condannando, nell’agosto del 2000, l’imputato. Il DMCA impedisce la violazione di ogni sistema di protezione anti-copia e anche la distribuzione degli strumenti potenzialmente utili a scardinare il copyright, quand'anche gli utenti non facciano nulla d’illegale una volta infrante le protezioni. Certo, come ha affermato Kaplan, si può concordare sul fatto che il codice informatico è "parola" e pertanto è protetto dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti; tuttavia, il tribunale ha stabilito che il materiale relativo a questo caso è "di contenuto neutro" e pertanto ha diritto a una protezione ridotta, rispetto a contenuti "espressivi", come una poesia o un romanzo. I convenuti hanno sostenuto che le attività di linking e posting del DeCss potevano rientrare nella definizione di "fair use" riconosciuta dal Copyright Act, sostenendo inoltre che il DMCA violerebbe la libertà d’espressione se riferito ai programmi software e ai loro codici. Secondo la corte, essendo lo scopo primario del DeCss, comunque, quello di aggirare il sistema di protezione Css, in ogni caso essi avevano violato la sezione 1201 del DMCA.
‘‘§ 1201. Circumvention of copyright protection systems ‘‘
(a) VIOLATIONS REGARDING CIRCUMVENTION OF TECHNOLOGICAL MEASURES.
(1)(A) No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title. The prohibition contained in the preceding sentence shall take effect at the end of the 2-year period beginning on the date of the enactment of this chapter. (B) The prohibition contained in subparagraph (A) shall not apply to persons who are users of copyrighted work which is in a particular class of works, if such persons are, or are likely to be in the succeeding 3year period, adversely affected by virtue of such prohibition in their ability to make noninfringing uses of that particular class of works under this title, as determined under subparagraph (C). (C) During the 2-year period described in subparagraph (A),and during each succeeding 3-year period, the Librarian of Congress, upon the recommendation of the Register of Copyrights, who shall consult with the Assistant Secretary for Communications and Information of the Department of Commerce and report and comment on his or her views in making such recommendation, shall make the determination in a rulemaking proceeding on the record for purposes of subparagraph (B) of whether persons who are users of a copyrighted work are, or are likely to be in the succeeding 3-year period, adversely affected by the prohibition under subparagraph (A) in their ability to make noninfringing uses under this title of a particular class of copyrighted works. In conducting such rulemaking, the Librarian shall examine— (i) the availability for use of copyrighted works; (ii) the availability for use of works for nonprofit archival, preservation, educational purposes; (iii) the impact that the prohibition on the circumvention of technological measure sapplied to copyrighted works has on criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship,or research; (iv) the effect of circumvention of technological measures on the market for or value of copyrighted works; and (v) such other factors as the Librarian considers appropriate. (D) The Librarian shall publish any class of copyrighted works for which the Librarian has determined, pursuant to the rulemaking conducted under subparagraph (C), that noninfringing uses by persons who are users of a copyrighted work are, or are likely to be, adversely affected, and the prohibition contained in subparagraph (A) shall not apply to such users with respect to such class of works for the ensuing 3-year period. (E) Neither the exception under subparagraph (B) from the applicability of the prohibition contained in subparagraph (A), nor any determination made in a rulemaking conducted under subparagraph (C), may be used as a defense in any action to enforce any provision of this title other than this paragraph. (2) No person shall manufacture, import, offer to the public,provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—
Gli accusati hanno anche cercato di far rientrare il programma in una di quelle eccezioni all’aggiramento dei sistemi di protezione del copyright previste dallo stesso DMCA e cioè il c.d. "reverse engineering", "l’encryption research"46 e il "security testing."47 Secondo la loro impostazione di difesa, tali attività si erano rese necessarie allo scopo di conoscere in profondità il programma di crittazione (Css) per tentare di arrivare ad un’interattività con i sistemi "Linux", datosi che all’epoca i DVD potevano essere letti solo da pc con sistema operativo Windows. Secondo il giudice Kaplan però, le suddette eccezioni, in particolare il "reverse engineering" sono valide solamente in quanto le attività in questione siano poste in essere da chi abbia effettivamente acquisito le informazioni (quindi, proprio Jon Johanson e collaboratori), mentre i convenuti si erano "limitati" a pubblicizzare e dare notorietà al programma "DeCss" attraverso le pagine del loro sito. Per quanto concerne poi il "linking",48 gli orientamenti giurisprudenziali americani sono diversi; alcuni giuristi lo ritengono una pratica non vietabile in quanto, comunque, sempre lecito e fondamentale strumento di comunicazione telematica. Il giudice Kaplan, e con lui altri, ritengono invece questa pratica equivalente al rendere disponibile direttamente il software dal sito ed, in quanto tale, condannabile anche nella misura in cui si è a conoscenza delle potenzialità "contra legem"del programma stesso. La domanda da porsi allora è se appare giusto che il DMCA vieti di rendere disponibili informazioni su tecniche di crittazione in maniera così estesa, senza permettere, nel caso specifico, a terze parti di fare un uso corretto e legittimo dei DVD protetti. Uso legittimo in questo caso, consisterebbe appunto nel permettere al legittimo acquirente di un DVD protetto dal Css di prenderne visione anche su pc con sistemi operativi "non Windows". Il giudice Kaplan ha sì riconosciuto che il governo non ha il potere di limitare le forme d’espressione a causa del loro messaggio-idea-contenuto, ma, comunque, restrizioni basate sul contenuto di un’opera, sono possibili in ragione (solo) d’interessi nazionali e col minor significato restrittivo possibile. Il DeCss, secondo il giudice, certamente è, da un lato, libera espressione del pensiero del programmatore, ma dall’altro è anche, nella sostanza, un sistema per eludere la protezione adottata dai produttori di DVD. Gli interessi da tutelare (quelli delle majors cinematografiche) sono di rilevanza nazionale e costituzionale ed ecco perché, potremo dire, la condanna del DeCss prevale su una sua possibile "assoluzione" come libera opera dell’intelletto umano. Il giudice Kaplan è stato chiaro: quel programma viola la legge sul copyrigth, la Digital Millennium copyright act, la più recente norma in fatto di diritto d'autore degli Stati Uniti; dunque è illegale e non può essere diffuso sulla Rete.49 Kaplan, ha ordinato a Corley,50 di smettere di offrire collegamenti a siti che pubblichino a loro volta il codice DeCss (in precedenza aveva emesso un'ingiunzione che gli vietava di pubblicare il codice personalmente); il giudice lo ha inoltre dichiarato responsabile delle spese legali sostenute dalle otto case cinematografiche51 che l'hanno citato in giudizio (l'Electronic Frontier Foundation52 ha poi pagato le spese di Corley). Kaplan ha stabilito che il diritto alla libertà di parola non basta quando il risultato di tale espressione ha conseguenze negative: "Il codice informatico non è una forma di espressione, così come un omicidio a sfondo politico non equivale a una semplice dichiarazione politica". In definitiva, Kaplan ha deciso che DeCss viola un articolo del DMCA contribuendo al furto e che, di conseguenza, va vietato.53 La decisione presa in primo grado non ha mancato di suscitare polemiche ed atti di disobbedienza civile. Sostenitori del sito "2600.com", per esempio, hanno prodotto magliette che riportavano quelle poche righe necessarie a sbrogliare il codice di protezione dei DVD indossandole anche nei pressi del tribunale, e anch’essi sono stati oggetto di azioni legali. In alcuni siti poi è addirittura stata inserita una canzone, un pezzo folk ispirato al linguaggio di programmazione C, da cui i fans potevano estrarre l'algoritmo; tutto ciò è ovviamente emblematico della quasi incontrollabile libertà (anarchia?) che domina la rete. La "Electronic Frontier Fondation" ha affermato che il copyright è una disciplina volta a regolare gli interessi contrapposti di due soggetti e in questo caso, vi è stato un eccessivo accrescimento della sfera giuridica di un gruppo, con conseguente diminuzione di quella del gruppo opposto. Il difensore di Corley, Martin Garbus,54 ha poi subito annunciato un ricorso alla Corte suprema, affermando come Kaplan abbia male interpretato il Primo emendamento e la sua applicazione alle questioni di Internet. Jack Valenti, presidente della Motion Picture Association of America subito dopo la sentenza ha affermato d’essere niente meno che "assolutamente euforico". Il giudice Kaplan, secondo la sua opinione, ha spazzato via le confutazioni fragili e inconsistenti della difesa, una per una. Ha respinto l'argomentazione dell'uso legittimo, ha escluso la retro-ingegnerizzazione; ha rifiutato anche la pubblicazione di links. "Sono mesi", ha affermato ancora Valenti, "che ritengo che appropriarsi di qualcosa senza autorizzazione equivale a rubare. É una brutta parola, ma è la verità; Il giudice," ha aggiunto, "ha espresso il concetto con parole più lusinghiere, ma la sentenza sostiene esattamente questo".
2.6. CONSIDERAZIONI E COMMENTI SULLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Critiche alla sentenza sono giunte anche da autorevoli docenti d’università americane. Particolarmente interessanti sono le affermazioni di Mark Lemley, esperto di copyright e professore di diritto presso la University of California di Berkeley, al quale Kaplan, fra l’altro, ha spesso fatto riferimento nell'ingiunzione del 20 gennaio che vietava a Corley di pubblicare il programma DeCss. Lo studioso ha affermato di non condividere il fatto che la Corte abbia concluso che il DMCA ignora il problema dell'uso legittimo. Una simile interpretazione dello statuto porterebbe con sé tutta una serie di problematiche. In primo luogo, secondo Lemley, devono esistere delle condizioni di uso legittimo, perché se si escludessero radicalmente, come sembra fare la sentenza di Kaplan, si dovrebbe modificare la legge sul copyright e questo sarebbe problematico anche da un punto di vista costituzionale: la Corte Suprema ha dichiarato che uno dei motivi per i quali la legge sul copyright è costituzionale, risiede nelle limitazioni in esso integrate. Una di queste è la dicotomia fra idea ed espressione, secondo la quale non è possibile rivendicare diritti d'autore su un'idea o un fatto, si tutela semplicemente il modo che abbiamo di esprimerli. Altre limitazioni sono quelle poste dall'uso legittimo, che permette di copiare materiale protetto da copyright in certi casi, come, per esempio, per la catalogazione nelle biblioteche. Per tutte queste ragioni, la legge sul copyright non interferisce nella libertà di parola ed è quindi perfettamente legale. Ma se si ammette la possibilità di ignorare le condizioni di uso legittimo in questo tipo di casi giudiziari, allora ci sono dubbi sull'eventualità che lo statuto sopravviva a un ulteriore esame della Corte Suprema. Secondo il cattedratico californiano, Kaplan ha dedicato molto tempo al Primo Emendamento e non a questo problema: la sua sentenza non discute la legittimità del DMCA. Eppure se n’è parlato durante il processo e forse sarebbe stato opportuno almeno qualche riferimento. Insomma, da più parti si è evidenziato come il DMCA ponga serie limitazioni alle libertà dei cittadini americani nell'uso delle opere coperte da diritto d'autore. In particolare la legge pone una grave minaccia verso i diritti relativi al corretto uso (fair use) di ciò che possiedono legittimamente, rompendo l'equilibrio tra diritti del lettore e diritti dell'autore (o distributore), a favore di quest'ultimo. Questo fatto è molto negativo, poiché rischia di cancellare le tradizioni di libera informazione che hanno portato la società all’attuale alto livello tecnologico. Si potrebbe azzardare la considerazione, dunque, che il DMCA non tratti della protezione del diritto d'autore, ma della criminalizzazione di una serie di tecniche che potrebbero essere usate per aggirarlo. Secondo alcuni esperti in materia, il DMCA, in pratica, tende a mescolare uso corretto e uso illegale, probabilmente anche al fine di screditare, presso il pubblico, il lavoro di chi lavora sul software libero e parla di libertà degli utenti. 2.7. L’APPELLO
I legali della Motion Picture Association of America (Mpaa) e quelli della rivista on-line "2600.com" sono tornati in aula martedì primo maggio 2001, per il ricorso in appello del caso che è destinato ad avere profonde implicazioni per il futuro dell'editoria on line e delle leggi sul copyright.L'Mpaa ha insistito nelle sue tesi e cioè sul fatto che DeCss fosse in realtàuno strumento per la pirateria e che facilitasse la copia illegale di film in formato DVD. Kathleen Sullivan, docente presso la Stanford University, si è presentata al cospetto della corte d'appello per deporre a favore di "2600.com", nell’intento di rovesciare la sentenza di Kaplan. Sullivan ha affermato che imporre un'ingiunzione sulla pubblicazione del programma on line, sarebbe come vietare di diffondere i progetti delle fotocopiatrici perché potrebbero condurre a violazioni dei diritti d'autore. Ha inoltre ribadito gli usi legittimi di DeCss, che sono contemplati dagli articoli della legge sul copyright, sostenendo come non ci fossero prove a dimostrazione del fatto che qualcuno abbia mai usato DeCss con lo scopo di violare i diritti d'autore, e sottolineando come il programma in questione avesse anche molti usi legittimi. La tesi della docente di Stanford è sintetizzabile nell’affermazione secondo cui, impedendo a "2600.com" di pubblicare il codice o fornire link al programma, il governo priva la rivista on line dei diritti tutelati dal Primo Emendamento americano. Il problema centrale è rimasto quello del giudizio di primo grado e vale a dire lo stabilire se il codice sia o meno una forma d’espressione che gode della libertà di parola. Dal canto loro, i rappresentanti legali dell'industria cinematografica hanno ribadito come il DeCss sia innanzitutto un mezzo per riprodurre illegalmente film su DVD, e la necessità di proibire a 2600.com di contribuire alla sua diffusione: "Il DeCss non è altro che un piede di porco digitale, creato per forzare i sistemi di protezione dei DVD per usi legittimi, forse, ma con maggiori probabilità di farne delle copie" è stata la dichiarazione del vice procuratore Daniel Alter, (che rappresenta il Dipartimento di Giustizia statunitense), intervenuto nel caso a fianco dell'Mpaa. In seguito all'udienza, le associazioni a difesa dei diritti civili hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della linea d’accusa. John Gilmore, co-fondatore dell'Electronic Frontier Foundation, un gruppo d'interesse no-profit che appoggia "2600", ha rilevato come il problema fondamentale, in questo caso, è stabilire chi sia il vero responsabile di un atto criminale. Cioè la domanda da porsi è, se reo (in questo contesto), sia l'individuo che commette un reato o la persona che gli ha fornito gli strumenti per farlo. Nonostante (e contraddicendo) altre decisioni ed orientamenti giudiziari che nel frattempo si erano presentati sulla scena giuridica americana e di cui accenneremo infra, il 28 novembre 2001 la corte d’appello di N.Y. ha deciso all’unanimità di dar torto a 2600.com ed al suo editore Eric Corley . La corte ha ribadito come il DeCss consenta all’utente di copiare un film in formato digitale e quindi duplicarlo e trasmetterlo in quantità teoricamente infinite, potendo potenzialmente ridurre le vendite dei produttori cinematografici, terrorizzati da un Web visto come fucina di distribuzione globale di materiale copiato illegalmente. Il 24 maggio 2002 la seconda Circuit Court of Appeals ha respinto la richiesta per un nuovo pronunciamento della Corte d’Appello. Agli editori della pubblicazione elettronica e ai loro alleati di EFF non resta altro che rivolgersi alla Corte Suprema.
2.8. Causa "DVD Copy Control Ass. v Andrew Bunner": un diverso esito
Circa tre settimane prima della sentenza d’appello della causa di cui abbiamo parlato,55 in data 5 novembre 2001 il Sesto Distretto della Corte d’Appello di San Josè (nel cuore della "Silicon Valley") ha riconosciuto l’innocenza dell’appellante Andrew Bunner56, una delle persone che verso la fine del 1999 erano state querelate dalla DVD Copy Control Association (DVDCCA) per aver distribuito in Rete il DeCss, attraverso il proprio sito. Bunner si è avvalso di avvocati, quali Cindy Cohn e Robin Gross, considerati "poeti del diritto" nonché attivisti dell’organizzazione per la protezione dei diritti civili nel mondo digitale, l’Electronic Frontier Foundation (EFF), che, come ben sappiamo, è l’organizzazione che già aveva affiancato Eric Corley. La difesa di Bunner era poi composta anche da David Greene e James Wheaton del FAP, The First Amendment Project, organizzazione non-profit di avvocati tesa a promuovere e tutelare la libertà di espressione e di informazione. Ridicola, secondo la CAA, la posizione di Bunner; il quale vorrebbe far passare la pubblicazione del codice per un'innocua libera espressione mentre nonostante essa abbia un'evidente finalità pratica illegale. Secondo i giudici invece, nel mettere il programma a disposizione di altri,57 Bunner non avrebbe fatto altro che esprimere la propria opinione in merito alla crittografia dei DVD. E la sua opinione è appunto protetta dalla Costituzione americana. A propria discolpa, Bunner e gli altri imputati., al pari di Corley, .avevano spiegato alla Corte58 che il DeCss era stato creato per consentire la visione dei DVD sui computer che hanno Linux come sistema operativo, per il quale non esistevano programmi legali di decodifica e la sua pubblicazione doveva essere appunto intesa come un articolo tecnico, come tanti altri, che spiegava il funzionamento del sistema di scrambling dei DVD. La Corte ha insomma riconosciuto che il DeCss contiene l'algoritmo segreto per decifrare il DVD ma ha altresì riconosciuto che esso rappresenta l'espressione del free speech (libertà di parola), ed è quindi una pura e semplice forma scritta di espressione; questo in perfetta antitesi con quanto poi avrebbe riaffermato il giudice Kaplan sei mesi dopo. "In un'era di rivendicazioni legali molto dubbie da parte dei titolari di diritti intellettuali e che minacciano la libera espressione e l'innovazione", ha commentato Robin Gross, "questa sentenza pone le basi per tutelare la libertà on-line, ribilanciando le legittime restrizioni con le garanzie del Primo Emendamento". Non si può non ricordare infine, la pungente provocazione del Prof. David Touretzk, del Dipartimento di Computer Sciences (Carnegie Mellon University) tesa a sottolineare l'assurdità delle decisioni del Giudice Kaplan, secondo il quale il codice sorgente può essere differenziato da qualsiasi altra forma scritta di espressione. Il docente ha creato, ad hoc, un sito web dal titolo "Gallery of CSS Descramblers" dove sono pubblicate decine e decine di versioni diverse del codice sorgente in una forma tale da non poter essere immediatamente compilate ed eseguite su una macchina e quindi salve da ogni possibile attacco legale.59 Si tratta di una galleria on-line, ospitata dal server dell'università, che invece di esporre opere d'arte, espone i modi creativi per pubblicare e diffondere il codice sorgente del DeCss. Esso viene trasformato in un poema haiku, in una maglietta, in disegni animati in javascript o vbscript, in un brano musicale in mp3 o midi, in un brano teatrale, in una greeting card di Yahoo e addirittura in un filmino con animazione mpeg.
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